Legislazione internazionale CITES
Le specie come Hippocampus sono iscritte all'appendice II dal 15 maggio 2004.
Prima dell'entrata in vigore di questa appendice, il comitato per gli animali, raccomandava un limite minimo di misura, per i cavallucci marini commercializzati, nel quadro di un piano di gestione adattativo nel quale sarebbe una delle componenti e come mezzo preventivo semplice, di emettere un foglio di esportazione non pregiudizievole conforme all'articolo IV della Convenzione. Alla sua 20a seduta (Johannesburg 2004) il comitato per gli animali è arrivato alla conclusione che, per le specie di tipo Hippocampus d'origine selvatica che sono commercializzati, una misura di 10 cm costituiva la misura minima la più adatta. In ogni modo, il comitato non ha racomandato la misura minima per le specie di allevamento. La misura dei cavallucci marini va dalla corona alla base della coda. La maggior parte dei cavallucci marini, arrivano a 10 cm di misura dopo la maturità sessuale. Il comitato per gli animali riconosce che certi, dei piccoli cavallucci marini, non arrivano a questa misura. Per il negozio internazionale, molto limitato per questi cavallucci marini, le parti entrambi, potrebbero cercare un modo per emettere un avviso di commerciabilità non pregiudizievole. L'uso di questa misura minima per le specie commercializzate d'origine selvatiche, è volontaria.
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